IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a............ non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

  • a)in Bangladesh, con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1o luglio 1980; e
  • b)in Italia:
  • i)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1o gennaio 1980;
  • ii)con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;301~convenzione-art29 · fonte su Normattiva