1. L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non e' cedibile e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione. 3. Ai fini del presente accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;301~accordo-art15 · fonte su Normattiva