1. L'autorizzazione non e' cedibile e' da diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salva diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

Testo vigente dal 7 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70~accordo-art13 · fonte su Normattiva