[1]1. Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica da parte dei due Paesi contraenti ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2. Il presente Accordo sara' valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sara' prorogato automaticamente di anno in anno salvo denuncia fatta per iscritto da una delle Parti contraenti prima di tre mesi dalla scadenza. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Riga il 3 aprile 1996 in duplice esemplare in lingua italiana e in lingua lettone entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Lettonia

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;301~accordo-art31 · fonte su Normattiva