[1](1) Il presente Accordo dovra' essere ratificato; gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati il prima possibile. (2) Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. Restera' in vigore per un periodo di 10 anni e sara' automaticamente prorogato per un periodo illimitato a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti Contraenti dodici mesi prima della sua scadenza. Dopo la scadenza del periodo di 10 anni, il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti contraenti dando un preavviso di dodici mesi. (3) In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dello stesso dall'Articolo 1 all'Articolo 11, resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 20 anni dalla data di scadenza del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i rappresentanti di entrambi i Governi debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Gedda il 10 settembre 1996, in duplice copia, in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DELL'ARABIA SAUDITA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-01-19;13~accordo-art13 · fonte su Normattiva