[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo che le Parti contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

[2]2. Il presente Accordo sara' valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sara' prorogato automaticamente di anno in anno salvo denuncia fatta per iscritto da una delle Parti contraenti prima di tre mesi dalla scadenza

[3]In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[4]FATTO a Roma il 20 marzo 1997 in duplice esemplare in lingua italiana ed in lingua estone entrambi i testi facenti egualmente fede.

[5]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLlCA DI ESTONIA

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395~accordo-art31 · fonte su Normattiva