[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo che le Parti contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
[2]2. Il presente Accordo sara' valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sara' prorogato automaticamente di anno in anno salvo denuncia fatta per iscritto da una delle Parti contraenti prima di tre mesi dalla scadenza
[3]In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
[4]FATTO a Roma il 20 marzo 1997 in duplice esemplare in lingua italiana ed in lingua estone entrambi i testi facenti egualmente fede.
[5]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLlCA DI ESTONIA
[6]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 4 novembre 1999
