[1]Articolo XXIV
[2]1. Qualora il Governo dell'Islanda ponga fine al presente Accordo in virtu' delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XXII, esso versa all'Organizzazione, o l'Organizzazione puo' trattenere sui versamenti ad esso dovuti - secondo i termini del presente Accordo - una somma equivalente ad una giusta compensazione dei benefici ricavati da tale Governo dall'acquisto, a propri fini, dei beni mobili o immobili parzialmente o integralmente rimborsati allo stesso in virtu' delle disposizioni del presente Accordo. 2. Qualora Governi contraenti diversi dal Governo dell'Islanda pongano fine al presente Accordo, sara' versata al Governo dell'Islanda mediante prelievo sul Fondo di riserva, o, se tale Fondo e' insufficiente, da parte di tutti i Governi contraenti, a cura dell'Organizzazione, una giusta somma a titolo di compensazione delle spese in capitale sostenute dal Governo dell'Islanda e non integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. L'ammontare dei versamenti richiesti a tal fine ai Governi contraenti e' determinato in base alla percentuale dei contributi piu' recenti, con scadenza dei versamenti alla data in cui e' posto fine all'Accordo. L'Organizzazione ha diritto a prendere possesso di tutti i beni mobili per i quali un compenso sia stato versato in esecuzione del presente paragrafo. La rinuncia a tale diritto sara' calcolata nel computo della compensazione. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano allo stesso modo ad ogni parte dei Servizi che sia esclusa dal presente Accordo in conformita' alle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo XIII. 4. L'ammontare dei versamenti da effettuare in virtu' delle disposizioni del presente articolo e' determinato mediante accordo fra il Consiglio e il Governo dell'Islanda.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
