[1]Articolo XXV

[2]1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo X, qualsiasi rimanenza del Fondo di riserva e degli interessi provenienti da tale fondo in possesso dell'Organizzazione alla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore e' rimborsata, mediante suddivisione, a quei Governi che sono ancora parte al presente Accordo immediatamente prima di detta data, in base alla percentuale del loro contributo annuale piu' recente. 2. a) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione al presente Accordo in virtu' dell'articolo XXIII paga all'Organizzazione, o riceve da questa, la differenza fra cio' che ha pagato all'Organizzazione in esecuzione dell'articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli era imputabile durante la sua partecipazione.

  • b)Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione paga all'Organizzazione la sua parte di spese in capitale che sono state sostenute dal Governo dell'Islanda e che non sono state integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. La somma da versare e' determinata in base alla percentuale del contributo piu' recente imputato al Governo che ha ritirato la sua partecipazione. Il pagamento dovra' essere effettuato alla data del ritiro.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~allegato-b-artxxv · fonte su Normattiva