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CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE (Convenzione sul brevetto comunitario) Articolo 1 Diritto comune per i brevetti 1. Con la presente convenzione e' istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di brevetti per invenzioni. 2. Tale diritto comune disciplina i brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei, denominata qui di seguito "convenzione sul brevetto europeo", nonche' le domande di brevetto europeo in cui detti Stati sono designati.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art1 · fonte del testo