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complementare delle norme del diritto nazionale in materia di contraffazione 1. Gli effetti del brevetto comunitario sono determinati esclusivamente dalle disposizioni della presente convenzione. Le contraffazioni di un brevetto comunitario sono per il resto soggette al diritto nazionale applicabile in materia di contraffazione di brevetti nazionali, in conformita' delle disposizioni del protocollo sulle controversie. 2. Il paragrafo 1 e' applicabile a una domanda di brevetto europeo che puo' condurre al rilascio d'un brevetto comunitario.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art34 · fonte del testo