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di limitazione 1. Su richiesta del titolare del brevetto, il brevetto comunitario puo' venir limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. La limitazione per uno o piu' Stati contraenti puo' essere richiesta solo nel caso previsto dall'articolo 36, paragrafo 1. 2. La domanda non puo' essere depositata se non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se e' pendente una procedura di opposizione o di annullamento. 3. La domanda deve essere depositata per iscritto presso l'Ufficio europeo dei brevetti ed e' considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione. 4. Per il deposito della domanda di limitazione si applica l'articolo 49, paragrafo 3. 5. Se nel corso di una procedura di limitazione e' depositata una domanda di annullamento del brevetto comunitario, la divisione di annullamento sospende tale procedura finche' non sia passata in giudicato la decisione relativa alla domanda di annullamento.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art51 · fonte del testo