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di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento Se il brevetto comunitario e' stato modificato ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione relativa alla domanda di annullamento e un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
