Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: disposizioni transitorie 1. Si applicano l'articolo 159 e gli articoli 161 e 163 della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue:
tolto: a) la prima riunione del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione e' convocata dal Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee;
tolto: b) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. 2. L'articolo 62, paragrafo 2 si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art84 · fonte del testo