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disposizioni transitorie 1. Si applicano l'articolo 159 e gli articoli 161 e 163 della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue:

  • a)la prima riunione del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione e' convocata dal Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee;
  • b)per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. 2. L'articolo 62, paragrafo 2 si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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