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delle sentenze in materia di validita' Quando e' divenuta definitiva, la sentenza di un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza, che annulla o modifica un brevetto comunitario, ha in tutti gli Stati contraenti gli effetti di cui all'articolo 33 della convenzione sul brevetto comunitario, fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 3 della medesima convenzione.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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