Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 91 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: supplementare della Corte d'appello comune 1. La Corte d'appello comune decida dei ricorsi contro le decisioni delle divisioni d'annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti dell'ufficio europeo dei brevetti. 2. Qualora sia pendente dinanzi ad essa una procedura relativa a un brevetto comunitario, la Corte d'appello comune decide dell'estinzione o della decadenza del brevetto, se del caso. 3. Quando la Corte d'appello comune ha pronunciato una sentenza ai sensi dei paragrafi 1 o 2, essa ne trasmette copia all'Ufficio europeo dei brevetti. Ciascuna parte puo' chiedere informazioni su tale trasmissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-1-art28 · fonte del testo