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supplementare della Corte d'appello comune 1. La Corte d'appello comune decida dei ricorsi contro le decisioni delle divisioni d'annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti dell'ufficio europeo dei brevetti. 2. Qualora sia pendente dinanzi ad essa una procedura relativa a un brevetto comunitario, la Corte d'appello comune decide dell'estinzione o della decadenza del brevetto, se del caso. 3. Quando la Corte d'appello comune ha pronunciato una sentenza ai sensi dei paragrafi 1 o 2, essa ne trasmette copia all'Ufficio europeo dei brevetti. Ciascuna parte puo' chiedere informazioni su tale trasmissione.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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