Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

1. Se l'accordo sul brevetto comunitario non dispone altrimenti, il tribunale dei brevetti comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azione relativa a un brevetto nazionale nello Stato contraente in cui ha sede. 2. Il paragrafo 1 e' applicabile a una domanda di brevetto europeo che puo' dar luogo al rilascio d'un brevetto comunitario. 3. Il tribunale dei brevetti comunitari registra per iscritto almeno gli elementi essenziali della procedura orale, compresi le testimonianze rilasciate e l'esame sommario del materiale prodotto come prova; allega gli atti di procedura e le dichiarazioni scritte.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-1-art33 · fonte del testo