Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: e cancelleria 1. La Corte d'appello comune e' composta dal numero di giudici necessario, che sara' stabilito all'unanimita' dal Comitato amministrativo previa consultazione della Corte d'appello comune; tale numero deve essere almeno pari al numero degli Stati contraenti. 2. La Corte d'appello comune si riunisce in sessione plenaria. Essa puo' tuttavia formare sezioni composte ciascuna dal numero di giudici previsto dal suo regolamento di procedura. 3. La Corte d'appello comune ha una cancelleria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-1-art5 · fonte del testo