Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: dei giudici della Corte d'appello comune 1. I giudici della Corte d'appello comune sono scelti fra le persone che possiedono i requisiti prescritti per essere nominati alle cariche giudiziarie nei rispettivi Stati e un'esperienza del diritto dei brevetti; essi sono nominati di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati contraenti, per un periodo di sei anni. 2. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-1-art6 · fonte del testo