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della Corte d'appello comune 1. I giudici designano tra loro, per tre anni, il Presidente della Corte d'appello comune. Il suo mandato e' rinnovabile. 2. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, un altro membro della Corte ne assume le funzioni secondo l'ordine d'anzianita'.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
