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1. Nelle condizioni e secondo le modalita' che il Comitato amministrativo fissa entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario, le persone di cui all'articolo 14 saranno soggette, a favore della Corte, a una imposta sugli stipendi e sui salari versati dalla Corte. A decorrere dalla data di applicazione di tale imposta, questi stipendi e salari sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito. Tuttavia, gli Stati contraenti possono tener conto di questi stipendi e salari per il computo dell'imposta da pagare sui redditi provenienti da altre fonti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e pensioni pagate dalla Corte ai suoi ex giudici, funzionari e altri agenti.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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