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1. La Corte coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati contraenti per facilitare il buon funzionamento della giustizia, per assicurare l'osservanza delle norme di polizia e di quelle concernenti la pubblica sanita' e l'ispezione del lavoro e di altre leggi nazionali analoghe e per impedire abusi dei privilegi, immunita' e agevolazioni previsti dal presente protocollo. 2. La procedura di cooperazione, di cui al paragrafo 1, potra' essere precisata negli accordi complementari di cui all'articolo 23.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
