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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: 1. Le merci appartenenti alla Corte, acquistate o importate conformemente all'articolo 5 o all'articolo 6, possono essere vendute o cedute soltanto alle condizioni fissate dallo Stato contraente che ha concesso le esenzioni. 2. I trasferimenti di merci o le prestazioni di servizi effettuati tra i vari edifici della Corte sono esenti da oneri o restrizioni di qualsiasi genere; ove occorra, gli Stati contraenti prendono appro- priate misure per l'esenzione o il rimborso dell'importo di tali oneri o per l'eliminazione di tali restrizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-2-art8 · fonte del testo