Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Le merci appartenenti alla Corte, acquistate o importate conformemente all'articolo 5 o all'articolo 6, possono essere vendute o cedute soltanto alle condizioni fissate dallo Stato contraente che ha concesso le esenzioni. 2. I trasferimenti di merci o le prestazioni di servizi effettuati tra i vari edifici della Corte sono esenti da oneri o restrizioni di qualsiasi genere; ove occorra, gli Stati contraenti prendono appro- priate misure per l'esenzione o il rimborso dell'importo di tali oneri o per l'eliminazione di tali restrizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-2-art8 · fonte del testo