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1. Le merci appartenenti alla Corte, acquistate o importate conformemente all'articolo 5 o all'articolo 6, possono essere vendute o cedute soltanto alle condizioni fissate dallo Stato contraente che ha concesso le esenzioni. 2. I trasferimenti di merci o le prestazioni di servizi effettuati tra i vari edifici della Corte sono esenti da oneri o restrizioni di qualsiasi genere; ove occorra, gli Stati contraenti prendono appro- priate misure per l'esenzione o il rimborso dell'importo di tali oneri o per l'eliminazione di tali restrizioni.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
