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Stato contraente considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte, esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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