Ratifica ed esecuzione della convenzionequadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995
Art. 7 (Convenzione)
Parti assicureranno che per ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale siano rispettati i diritti alla liberta' di riunione pacifica, alla liberta' di associazione, alla liberta' di espressione ed alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
