[1]Articolo II-70 Liberta' di pensiero, di coscienza e di religione

[2]1. Ogni persona ha diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la liberta' di cambiare religione o convinzione, cosi' come la liberta' di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza e' riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art70 · fonte su Normattiva