Ratifica ed esecuzione della convenzionequadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995
Art. 8 (Convenzione)
Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonche' il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
