[1]1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte del Marocco, delle normative tecniche della Comunita' e delle norme europee relative alla qualita' dei prodotti industriali e agroalimentari, nonche' le procedure di certificazione.

[2]2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art40 · fonte su Normattiva