1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte della Tunisia, delle normative tecniche della Comunita' e delle norme europee relative alla qualita' dei prodotti industriali e agroalimentari, nonche' le procedure di certificazione. 2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
