1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte della Tunisia, delle normative tecniche della Comunita' e delle norme europee relative alla qualita' dei prodotti industriali e agroalimentari, nonche' le procedure di certificazione. 2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art40 · fonte su Normattiva