[1]1. Tra le Parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate.

[2]2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalita' attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Marocco e della Comunita' che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti.

[3]3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

  • a)alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate;
  • b)all'emigrazione;
  • c)all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione e' irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite;
  • d)alle azioni e ai programmi per la promozione della parita' di trattamento tra cittadini del Marocco e della Comunita', della reciproca conoscenza delle culture e delle civilta', dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art69 · fonte su Normattiva