1. Tra le Parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate. 2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalita' attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Tunisia e della Comunita' che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

  • a)alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate;
  • b)all'emigrazione;
  • c)all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione e' irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite;
  • d)alle azioni e ai programmi per la promozione della parita' di trattamento tra cittadini della Tunisia e della Comunita', della reciproca conoscenza delle culture e delle civilta', dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art69 · fonte su Normattiva