fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi dell'accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore della Tunisia secondo le modalita' e con gli strumenti finanziari adeguati. Dette modalita' sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti piu' opportuni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai Titoli V e VI del presente accordo, sono, piu' in particolare, i seguenti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - adeguamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle conseguenze sull'economia tunisina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria; - misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art75 · fonte su Normattiva