[1]1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni gia' svolte, le Parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attivita'.

[2]2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonche' delle attivita' congiunte, le Parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale.

[3]3. Le Parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella comunita' o in uno o piu' stati membri possano essere estesi al Marocco.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art74 · fonte su Normattiva