In virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potra' concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate:

  • a)convenzioni di cooperazione e di gemellaggio fra le Universita' ed i Centri di ricerca dei due Paesi;
  • b)scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
  • c)scambio di documentazione e di informazioni d'attualita' scientifica e tecnologica;
  • d)organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;
  • e)concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello;
  • f)messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
  • g)messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;
  • h)ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79~accordo-art19 · fonte su Normattiva