In virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potra' concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate:
- a)convenzioni di cooperazione e di gemellaggio fra le Universita' ed i Centri di ricerca dei due Paesi;
- b)scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
- c)scambio di documentazione e di informazioni d'attualita' scientifica e tecnologica;
- d)organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;
- e)concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello;
- f)messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
- g)messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;
- h)ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
