[1]Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni.
[2]Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
[3]Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due Parti.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
