[1]Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni.

[2]Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.

[3]Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due Parti.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art80 · fonte su Normattiva