[1]di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1
[2]1. in caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore puo' richiedere, alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
[3]2. I duplicati cosi rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
[4]"DUPLICATO"
[5]3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1.
[6]4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR. 1 originale, e' valido a decorrere da questa data.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
