[1]di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1

[2]1. in caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore puo' richiedere, alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

[3]2. I duplicati cosi rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

[4]"DUPLICATO"

[5]3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1.

[6]4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR. 1 originale, e' valido a decorrere da questa data.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-4-art20 · fonte su Normattiva