Il dialogo politico si svolgera' a scadenze regolari e ogniqualvolta sara' necessario, in particolare

  • a)a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
  • b)a livello di alti funzionari rappresentanti il Marocco, da una parte, e la Presidenza del Consiglio e la Commissione, dall'altra;
  • c)attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
  • d)se necessario, attraverso qualsiasi altra modalita' che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art5 · fonte su Normattiva