[1]del fornitore e scheda di informazione

[2]1. Allorche' viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in uno o piu' paesi di cui all'articolo 5 senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci a norma del presente articolo. L'esportatore dello Stato di provenienza deve inserire la dichiarazione suddetta, il cui modello figura all'allegato V, nella fattura commerciale relativa ai prodotti in questione o allegarla a tale fattura. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda di informazione di cui al paragrafo 3, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo, per controllare l'autenticita' delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni supplementari. 3. La scheda di informazione sui prodotti utilizzati viene fornita su richiesta dell'esportatore dei prodotti in questione, nel caso di cui al paragrafo 2 o su iniziativa dell'esportatore stesso, dall'ufficio doganale competente dello Stato in cui sono stati esportati i prodotti. La scheda viene redatta in due copie, una delle quali viene consegnata al richiedente che provvede a trasmetterla all'esportatore dei prodotti definitivamente ottenuti o all'ufficio doganale che richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per i prodotti in questione. La seconda copia viene conservata per almeno tre anni dall'ufficio doganale che l'ha rilasciata.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-6-art28 · fonte su Normattiva