[1]/Notifica
[2]Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per
[3]- fornire tutti i documenti e
[4]- notificare tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
