Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' indicate in appresso e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "GATT".

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art6 · fonte su Normattiva