[1]spontanea

[2]Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

[3]- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti contraenti;

[4]- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

[5]- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

[6]- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

[7]- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-5-art4 · fonte su Normattiva