E SPESE 1. In ogni procedimento derivante da una richiesta di assistenza lo Stato richiesto rappresentera' gli interessi dello Stato richiedente nei limiti consentiti dalla sua legge. 2. Ciascuno Stato prestera' gratuitamente assistenza all'altro Stato, ad eccezione:

  • a)degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;
  • b)di tutte le spese ed indennita' relative al trasferimento di testimoni, a norma dell'art. 12;
  • c)di tutte le spese relative al trasferimento e alla custodia di testimoni detenuti, a norma dell'art. 13.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303~trattato-art18 · fonte su Normattiva