DELLE RICHIESTE 1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto dovra' soddisfare sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente, che fara' tutto il possibile per soddisfare la richiesta. 2. Lo Stato richiesto dopo aver provveduto a quanto oggetto della domanda di assistenza dovra', non appena possibile, consegnare allo Stato richiedente i risultati della propria attivita' e, se domandato, la richiesta originale. 3. Qualora l'esecuzione di una richiesta arrechi pregiudizio ad una istruttoria o ad un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo puo' ritardarne l'esecuzione, o darvi seguito a determi- nate condizioni. Condizioni potranno ugualmente essere poste dallo Stato richiesto ove la prestazione dell'assistenza nei termini domandati imporrebbe un onere eccessivo alle proprie risorse. 4. Lo stato deve informare l'altro Stato delle circostanze che potrebbero dare luogo a sostanziale ritardo nella esecuzione della richiesta non appena ne sia venuto a conoscenza.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303~trattato-art5 · fonte su Normattiva