Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988
Art. 4 (Trattato)
COMPLEMENTARI Lo Stato richiesto, se ritiene che gli elementi contenuti nella domanda non siano sufficienti a consentire che essa venga soddisfatta, domandera' che siano fornite informazioni integrative.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
