Ratifica ed esecuzione del sesto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e immunita' del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996
Art. 2 (Protocollo)
fini dell'applicazione del presente Protocollo, per "giudici" s'intendono indifferentemente i giudici eletti secondo l'articolo 22 della Convenzione ed ogni giudice ad hoc designato da uno Stato interessato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 della Convenzione.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
