fine di assicurare ai giudici una completa liberta' di parola ed una completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione per le parole, gli scritti o gli atti da essi emanati nell'adempimento delle loro funzioni, continuera' ad essere concessa anche dopo la conclusione del loro mandato.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;303~protocollo-art3 · fonte su Normattiva