Art. 4 (Protocollo)
privilegi e le immunita' sono concessi ai giudici non a loro vantaggio personale ma per garantire l'esercizio in piena indipendenza delle loro funzioni. La Corte riunita in assemblea plenaria e' l'unica qualificata a sancire l'abolizione delle immunita'; essa ha non solo il diritto ma anche il dovere di abolire l'immunita' di un giudice in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' potrebbe impedire che giustizia sia fatta ed in cui l'immunita' puo' essere abolita senza nuocere allo scopo per il quale e' concessa.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
