Art. 9 (Protocollo)
1. Ogni Stato puo', al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che il presente Protocollo si applichera' a tutti i territori, o ad uno qualsiasi dei territori di cui esso cura le relazioni internazionali e ai quali la Convenzione ed i Protocolli si applicano. 2. Il Protocollo si applichera' al territorio o ai territori indicati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avra' ricevuto detta notifica. 3. Ogni dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 potra' essere ritirata o modificata per quanto concerne ogni territorio indicato nella stessa dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
